Art. 6.
(Procedure relative all'ospedalizzazione
domiciliare).

      1. L'ospedalizzazione domiciliare può essere gestita direttamente dalle ASL o in regime di partenariato attraverso strutture miste. A tale scopo sono previste apposite convenzioni con organizzazioni del terzo settore, in particolare cooperative, consorzi e organizzazioni di volontariato con adeguate e documentate esperienze in campo sanitario presenti sul territorio regionale da almeno tre anni, stipulate su base regionale e sulla cui attuazione le ASL esercitano la vigilanza.